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[1]La mutualita' viene esercitata mediante uno speciale fondo degli utili.

[2]Costituiscono questo fondo, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione, le eccedenze che si verifichino per interessi superiori al 3,50 per cento nell'impiego dei capitali; per conferimento d'indennita' o di pensione il cui valore capitale sia inferiore a quello accreditato nel conto individuale; per morte in servizio degli impiegati senza moglie e senza figli; per abbandono del servizio; nonche' le somme provenienti dalla ritenuta straordinaria di cui all'art. 5, dalla ritenuta sulle pensioni, dai legati, dalle elargizioni, e in generale quelle somme che non debbono essere accreditate ne' ai conti individuali ne' al fondo di riversibilita'.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art14 · fonte del testo

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