Art. 14
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[1]La mutualita' viene esercitata mediante uno speciale fondo degli utili.
[2]Costituiscono questo fondo, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione, le eccedenze che si verifichino per interessi superiori al 3,50 per cento nell'impiego dei capitali; per conferimento d'indennita' o di pensione il cui valore capitale sia inferiore a quello accreditato nel conto individuale; per morte in servizio degli impiegati senza moglie e senza figli; per abbandono del servizio; nonche' le somme provenienti dalla ritenuta straordinaria di cui all'art. 5, dalla ritenuta sulle pensioni, dai legati, dalle elargizioni, e in generale quelle somme che non debbono essere accreditate ne' ai conti individuali ne' al fondo di riversibilita'.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
