Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La quota del fondo d'invalidita' spettante all'impiegato che si trovi nelle condizioni previste all'art. 21 e' assegnata in aumento del capitale accumulato nel conto individuale, e il capitale complessivo e' formato in assegno vitalizio.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
