Art. 17
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[1]Le norme per la distribuzione del fondo degli utili nella riserva di garanzia e nel fondo di invalidita' e le norme per la distribuzione del fondo di invalidita' a favore degli inscritti, saranno stabilite su proposta della Commissione tecnica di cui allo articolo 35, con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, d'accordo col ministro dell'interno.
[2]Le eventuali eccedenze del fondo di invalidita' restano acquisite al fondo stesso.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
