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[1]Le norme per la distribuzione del fondo degli utili nella riserva di garanzia e nel fondo di invalidita' e le norme per la distribuzione del fondo di invalidita' a favore degli inscritti, saranno stabilite su proposta della Commissione tecnica di cui allo articolo 35, con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, d'accordo col ministro dell'interno.

[2]Le eventuali eccedenze del fondo di invalidita' restano acquisite al fondo stesso.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art17 · fonte del testo

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