Art. 19
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Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato:
- a)chi abbia compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di eta' con 25 anni di servizio;
- b)che, dopo 25 anni di servizio sia divenuto per infermita' inabile a continuarlo o a riassumerlo;
- c)che, dopo 25 anni di servizio, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
