Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per gl'impiegati, di cui all'art. 1, che entreranno in servizio per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, con uno stipendio annuale, complessivo, corrisposto da uno o piu' Comuni uguale o superiore a trecento lire salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente. L'iscrizione e' facoltativa per gl'impiegati, di cui all'art. 1, che abbiano servizi anteriori alla data dell'attuazione della legge e per quelli i cui stipendi annuali, corrisposti da uno o piu' Comuni, non raggiungano complessivamente la somma di trecento lire. Questi ultimi pero' debbono in tal caso versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri del Comune che non si fosse volontariamente assunto tale onere.
[2]L'iscrizione a carico del Comune o dell'impiegato e' irrevocabile.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
