Art. 24
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 378 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa, o in sua mancanza agli orfani minorenni una indennita' od una pensione per l'avvenuta morte del marito purche' il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole, benche' postuma, di matrimonio piu' recente. Le norme sono le seguenti:
tolto: a) se l'impiegato e' morto con meno di 25 e con piu' di 10 anni di servizio, un'indennita' nella misura della meta' del capitale accumulato nel conto individuale, a' sensi della prima parte dell'art. 13;
tolto: b) se l'impiegato e' morto con 25 o piu' anni di servizio, una pensione corrispondente ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale;
tolto: c) se l'impiegato e' morto per una delle cause di cui alla lettera a) dell'art. 22, avendo meno di 25 anni di servizio, una indennita' costituita dall'intero capitale accumulato nel conto individuale; avendo 25 o piu' anni di servizio una pensione corrispondente al capitale anzidetto.
tolto: Alla vedova del pensionato, la quale si trovi nelle condizioni di cui alla prima parte del presente articolo, e, in mancanza di essa agli orfani minorenni, viene liquidata una pensione nella misura dei due quinti di quella goduta dal marito o dal padre. Al capitale corrispondente provvede il fondo di riversibilita' eventualmente integrato dal fondo degli utili.
tolto: La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale e' devoluta a beneficio degli orfani.
tolto: La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento dell'eta' maggiore, e per le orfane anche durante la minore eta' quando contraggano matrimonio.
tolto: Saranno determinate con un regolamento le norme e la misura secondo le quali l'indennita' o la pensione si deve dividere tra la vedova ed i figli quando questi per qualsiasi legittimo motivo non abitassero con essa.
tolto: La trasformazione in pensione dei capitali di cui alle precedenti lettere b) e c) e' fatta secondo le norme da stabilirsi con regolamento in base alle tabelle che verranno proposte dalla Commissione tecnica alla fine del primo decennio di vita dell'Istituto, e approvate nei modi stabiliti dall'art. 17.
tolto: Se la pensione della vedova e degli orfani risulti inferiore a L. 100, viene pagato in una sola volta il capitale corrispondente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art24 · fonte del testo
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