Art. 31
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[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.
[2]Lo stesso diritto di ricorrere compete anche all'amministrazione della Cassa di previdenza.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
