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[1]Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

[2]Lo stesso diritto di ricorrere compete anche all'amministrazione della Cassa di previdenza.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art31 · fonte del testo

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