Art. 32
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[1]Finche' le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti non siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per dichiarazioni delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza paghera' provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'impiegato, al pagamento delle maggiori quote di pensioni che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa alla restituzione eventuale delle quote di pensioni pagate in piu', quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.
[2]Le indennita' non sono pagate che dopo divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.
[3]Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.
[4]Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennita' liquidate non possono essere cedute, pignorate o sequestrate, eccettuato il caso di debito verso il Comune che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato o per cause di alimenti dovuti per legge.
[5]Nel primo di questi casi la ritenuta non puo' eccedere il quinto e nell'altro il terzo dell'ammontare degli assegni predetti.
[6]Le pensioni sono pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per pensionati dello Stato.
[7]Le rate di pensioni non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
