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[1]La Cassa di previdenza puo' corrispondere agli impiegati, alla vedova e agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno vitalizio definitivo che sara' loro dovuto.

[2]L'acconto non puo' eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuto.

Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art33 · fonte del testo

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