Art. 33
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[1]La Cassa di previdenza puo' corrispondere agli impiegati, alla vedova e agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno vitalizio definitivo che sara' loro dovuto.
[2]L'acconto non puo' eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuto.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
