Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti, raccoglie annualmente le osservazioni statistiche sugli impiegati in servizio, sui pensionati o sulle famiglie rispettive ed eseguisce ogni cinque anni il bilancio tecnico del fondo di invalidita' nonche' di quelli della riversibilita' e delle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
