Art. 35
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[1]La vigilanza da parte della Commissione istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti e' estesa alla gestione della Cassa di previdenza.
[2]Una Commissione tecnica per gl'Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti composta almeno di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Cassa stessa, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa affidate con la presente legge, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone ai ministri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della medesima. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.
[3]Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degl'inscritti e due degl'inscritti medesimi, scelti con le norme da determinarsi dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono, e hanno voto deliberativo, nelle adunanze della Commissione in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.
[4]Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragioni di pubblico ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza in numero non maggiore di quattro.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
