Art. 37
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'impiegato che si inscrivera' alla Cassa nel primo quindicennio dalla promulgazione della presente logge sara' assoggettato al contributo straordinario del due per cento sullo stipendio per dieci anni consecutivi.
tolto: Per l'impiegato che si valga della facolta' concessa con l'articolo precedente, detto contributo straordinario e' elevato al 6 per cento per tanti anni quanti sono quelli che si vogliono riscattare.
tolto: L'importo complessivo del contributo 6 per cento puo' anche essere versato alla Cassa ratealmente nei primi dieci anni dalla data dell'attuazione della presente legge. Tale contributo nella misura di cinque sesti e' accreditato all'impiegato nel rispettivo conto individuale; il sesto rimanente e' accreditato al fondo di riversibilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-06;88~art37 · fonte del testo
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