Art. 39
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[1]I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennita' incominceranno dieci anni dopo l'istituzione della Cassa.
[2]Per gl'impiegati che si saranno valsi della facolta' concessa dall'art. 36, oltre il periodo di servizio non superiore ai quindici anni prestato anteriormente alla data dell'attuazione della legge, e reso utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sara' tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto alla pensione.
[3]Detto servizio anteriore oltre a quello riscattato sara' pure ritenuto utile per la pensione se prestato presso Comuni che alla data dell'attuazione della presente legge avevano regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, purche' per tale periodo non abbiano conseguito pensione o indennita' dai Comuni medesimi.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
