Art. 5
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[1]Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa e' fissato nella misura del 6 per cento sui relativi stipendi e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.
[2]Nei casi di aumento di stipendio l'impiegato e' assoggettato ad una ritenuta straordinaria in ragione del 25 per cento sull'aumento stesso. La riscossione di questa ritenuta straordinaria si effettua in rate uguali nei primi dodici mesi.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
