Art. 6
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[1]Il contributo annuale a carico dei Comuni e' fissato nella misura del 6 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.
[2]Quando i posti siano vacanti, i Comuni sono tenuti a versare alla Cassa, oltre al contributo, di cui al comma precedente, anche quello dell'impiegato prescritto dall'art. 5.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
