Art. 8
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[1]Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi a parte nei singoli conti individuali.
[2]Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato, e' consegnato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza. Tali depositi non possono mai eccedere per ogni anno il quarto dello stipendio; solo nel caso di riammissione in servizio, l'impiegato ha la facolta' di versare alla Cassa, come deposito volontario, il capitale precedentemente riscosso a titolo d'indennita', allo scopo di cumulare, agli effetti della pensione, i due periodi di servizio.
[3]I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in rendita vitalizia da aggiungersi alla pensione.
[4]Il capitale, formato coi depositi volontari fatti da altri, e' liquidato a favore dell'impiegato o della sua vedova o dei suoi orfani all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando non vi sia disposisione contraria da parte del depositante.
Testo in vigore dal 23 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
