Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1920 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In aggiunta ai casi dell'art. 1969 Codice civile, lo Stato avra' diritto ad ipoteca legale sui beni del suo debitore per i recuperi.
tolto: Il titolo per l'inscrizione di questa ipoteca sara' determinato nel decreto reale di cui all'articolo precedente.
tolto: La commissione d'inchiesta durante le sue indaghi potra' chiedere che lo Stato iscriva detta ipoteca sui beni immobili e proceda a sequestro sui beni mobili delle persone delle quali accertasse la responsabilita', col conseguente diritto dell'erario al recupero.
tolto: Tale diritto compete inoltre allo Stato, sentita la Commissione d'inchiesta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art3 · fonte del testo