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[1]In aggiunta ai casi dell'art. 1969 Codice civile, lo Stato avra' diritto ad ipoteca legale sui beni del suo debitore per i recuperi.

[2]Il titolo per l'inscrizione di questa ipoteca sara' determinato nel decreto reale di cui all'articolo precedente.

[3]La commissione d'inchiesta durante le sue indaghi potra' chiedere che lo Stato iscriva detta ipoteca sui beni immobili e proceda a sequestro sui beni mobili delle persone delle quali accertasse la responsabilita', col conseguente diritto dell'erario al recupero.

[4]Tale diritto compete inoltre allo Stato, sentita la Commissione d'inchiesta.

Testo in vigore dal 22 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art3 · fonte del testo