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[1]La Commissione e' composta di trenta membri, dei quali 15 deputati e 15 senatori, da nominarsi dalle rispettive assemblee.

[2]La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e il segretario.

[3]Gli eletti dalla Camera continuano a rimanere membri della Commissione, anche se perdono le loro qualita' di deputati.

[4]La Commissione e' autorizzata a suddividersi in piu' Sottocommissioni ed a pubblicare un regolamento per la disciplina delle proprie funzioni.

Testo in vigore dal 22 luglio 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art5 · fonte del testo