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[1]La Commissione e' composta di trenta membri, dei quali 15 deputati e 15 senatori, da nominarsi dalle rispettive assemblee.
[2]La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e il segretario.
[3]Gli eletti dalla Camera continuano a rimanere membri della Commissione, anche se perdono le loro qualita' di deputati.
[4]La Commissione e' autorizzata a suddividersi in piu' Sottocommissioni ed a pubblicare un regolamento per la disciplina delle proprie funzioni.
Testo in vigore dal 22 luglio 1920 al 16 dicembre 2009
