Art. 7 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 7 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
Art. 7 bistolto: .
tolto: Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano pure nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate e percio' gli articoli 2 e 6 della legge 18 luglio 1920, n. 1005 sono anche essi integrati in armonia a quanto e' disposto con la presente legge. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art7bis · fonte del testo