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[1]Art. 7 bis.

[2]((Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano pure nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate e percio' gli articoli 2 e 6 della legge 18 luglio 1920, n. 1005 sono anche essi integrati in armonia a quanto e' disposto con la presente legge)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1920-07-18;999~art7bis · fonte del testo