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[1]All'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, e' sostituito il seguente:
[2]Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario, pero', l'aliquota che puo' essere riservata all'avanzamento a scelta, e' di un terzo.
[3]Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianita', i tenenti non saranno sottoposti ad esami. Peraltro i tenenti che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, ed i tenenti medici e veterinari dovranno subire un esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.
[4]Il reclutamento dei capitani commissari e' regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dalla legge 21 dicembre 1399, n. 481.
[5]Per ottenere l'avanzamento a scelta:
- a)((I tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono avere superato una prova scritta di cultura generale, una prova scritta di cultura professionale d'arma ed un esperimento pratico con le truppe.
[6]Il Ministero della guerra determinera' le modalita' relative));
- b)i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;
- c)tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organino complessivo dei tenenti o sottotenenti, ad accezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.
[7]Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, o per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima meta' del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.
[8]Perche' i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, e' condizione assoluta che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado, nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Testo in vigore dal 19 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
