Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito e' sostituito il seguente:
[2]Il ministro della guerra e' autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto e' stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.
[3]Da tale concessione pero' sono esclusi gli ufficiali che non siano piu' in grado di concorrere all'avanzamento.
Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 2009
