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[1]All'art. 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito e' sostituito il seguente:

[2]Il ministro della guerra e' autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto e' stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

[3]Da tale concessione pero' sono esclusi gli ufficiali che non siano piu' in grado di concorrere all'avanzamento.

Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1915-03-21;301~art5 · fonte del testo

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