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Nessuno dei tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, dopo la promulgazione della presente legge, potra' nel ruolo dei carabinieri, precedere in anzianita' l'ultimo iscritto nel ruolo stesso sotto l'impero della precedente legge.
Testo in vigore dal 27 marzo 1915 al 16 dicembre 2009
