Art. 10 (Allegato D)
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[1]I concessionari dovranno destinare su ogni piroscafo un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti; questo locale dovra' chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilita'.
[2]Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo pel servizio degli effetti uno o due impiegati ed un servente, i concessionari saranno in obbligo di assegnare ai primi, senza corrispettivo, un camerino con letti, indipendentemente da apposito e sufficiente locale sopra coperta ed in luogo centrale per le operazioni postali durante il tragitto, ed al servente una cuccetta di seconda classe. Questo locale dovra' essere mantenuto pulito e illuminato a spese dei concessionari.
[3]Il vitto per gl' impiegati sara' calcolato a meta' di quello dei viaggatori.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
