Art. 12 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 170 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I concessionari dovranno far ritirare gli effetti dagli uffizi postali al porto o dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffizi di porto, dalle dogane, ovvero in difetto di essi uffizi, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco, ove non sia possibile diversamente.
tolto: Essi dovranno egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffizi suddetti od agli agenti suindicati.
tolto: La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero della marina, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, effettuarsi anche presso le agenzie dei concessionari.
tolto: Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.
tolto: Per facilitare poi la distribuzione delle corrispondenze nei porti d'approdo e la rispedizione degli effetti dai porti stessi, i concessionari dovranno a richiesta del Governo, attuare a proprie spese speciali comunicazioni cogli uffizi semaforici, che verranno all'uopo designati.aggiunto: Allegato D-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art12 · fonte del testo