Art. 22 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I piroscafi da assegnarsi ai servizi sovvenzionati, salvo il disposto dell'art. 19, devono essere di tonnellaggio e di velocita' non inferiori a quelli indicati nella tabella annessa e il loro numero dovra' essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.
tolto: L'assuntore non e' esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso, e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale da esso assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione, eccetto pero' nei casi previsti dall'art. 26 e dall'art. 37.
tolto: I detti piroscafi dovranno essere coperti da bandiera nazionale e di assoluta proprieta' del concessionario, salvo il disposto dell'art. 19, e godranno delle prerogative che sono o che potrebbero essere accordate ai piroscafi postali.
tolto: I concessionari sono obbligati di assicurare i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati.aggiunto: Allegato D-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art22 · fonte del testo