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[1]Per la consegna ed il ricevimento degli effetti, i concessionari si uniformeranno alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della marina d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi nello scopo di accertare il numero e la natura dei dispacci per la conseguente responsabilita'.

[2]Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena i piroscafi siano ormeggiati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art13 · fonte del testo