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[1]Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, sia nuovo, sia gia' in navigazione, ma rispondente alle condizioni del presente quaderno d'oneri, nonche' di quello che sara' in seguito costruito, il Ministero della marina nominera' apposita Commissione, la quale, nelle visite del materiale, si atterra' al regolamento speciale per l'esecuzione dei servizi marittimi da emanarsi dal Ministero stesso.

[2]La Commissione deve accertarsi, nel piu' largo senso della parola e secondo le migliori norme tecniche, delle buone condizioni di navigabilita' dei piroscafi, sia per quanto ha tratto alle loro caratteristiche tecniche, architettoniche e strutturali, sia per quanto ha tratto allo stato di conservazione degli scafi, delle macchine, delle caldaie, dei meccanismi di manovra, di governo e di sicurezza ecc., e determinare se i piroscafi sono adatti ai viaggi ai quali sono destinati.

[3]La Commissione esamina pertanto lo scafo internamente ed esternamente, esigendo, dove occorra, che esso sia messo a secco in un bacino o sopra uno scalo, da designarsi d'accordo fra il Governo ed il concessionario. Ispeziona egualmente le macchine e le caldaie e verifica gli attrezzi e i corredi di dotazione fissa e di ricambio.

[4]Procede inoltre alle prove di stabilita' e velocita' di cui agli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art27 · fonte del testo