Art. 38 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei passeggieri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.
[2]Allo scopo di facilitare tali trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdi.
[3]Il Ministero della marina provvedera' perche' in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato ai piroscafi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
