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[1]I concessionari saranno obbligati al trasporto dei passeggieri, delle merci, del bestiame e dei valori per tutti gli scali toccati dai loro piroscafi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

[2]Allo scopo di facilitare tali trasporti, i concessionari dovranno stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdi.

[3]Il Ministero della marina provvedera' perche' in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato ai piroscafi postali un posto determinato per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art38 · fonte del testo