Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 827 parole tolte, 24 parole aggiunte in 43 capoversi.

tolto: All'inizio dei servizi le tariffe da applicarsi al trasporto dei passeggieri, delle merci, del bestiame e dei valori fra tutti i porti del Regno- dall'Italia ai porti esteri dell'Adriatico, della Tunisia e di Malta ed ai porti della Libia, dell'Eritrea e Somalia italiana e viceversa - come pure ai trasporti fra i porti del Mar Rosso fra Aden e Suez, fra quelli della Libia e fra quelli della Somalia italiana fra loro, non potranno superare i limiti stabiliti nelle tabelle che seguono:

tolto: Tabella A.

tolto: Passeggieri.

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: (1) Pei percorsi fra scali italiani si applicheranno i prezzi previsti per le linee con velocita' inferiore a 12 miglia.

tolto: Sui piroscafi potranno aggiungersi cabine di lusso e cabine ad un posto a prezzi superiori a quelli normali, da determinarsi dal Comitato pei servizi marittimi.

tolto: Il numero delle cabine di lusso non potra' eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di 1ª classe; tuttavia, a richiesta dei concessionari, il Comitato pei servizi marittimi potra' autorizzare l'impianto d'un numero maggiore di tali cabine.

tolto: I ragazzi di eta' inferiore ai cinque anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai cinque ai dieci anni non compiuti, pagheranno meta' tariffa.

Mostra gli altri 35 capoversi cambiati

tolto: Il costo del vitto e delle consumazioni a bordo sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi, tenendo presente quanto si pratica dalle altre Compagnie di navigazione di primo ordine. Il vitto non e' obbligatorio pei passeggieri nei viaggi di durata inferiore a 12 ore.

tolto: Ogni passeggiere di 1ª classe avra' diritto di portare con se' gratuitamente 100 chilogrammi di bagaglio, ed ogni passeggiere di 2ª e 3ª classe 70 chilogrammi, anche se il bagaglio e' costituito da derrate o prodotti agricoli pel mercato; quest'ultima facolta' e' strettamente personale pel passeggiere, essendo vietato il trasporto come bagaglio delle derrate o dei prodotti agricoli quando assuma carattero di abuso.

tolto: Il concessionario non potra' esigere alcun diritto di imbarco e sbarco nei porti dove il piroscafo, per giudizio datone dal Ministero della marina, puo' attaccare alla banchina; negli altri porti dovra' curare l'imbarco e lo sbarco dei passeggieri e dei loro bagagli e non potra' percepire compenso superiore a quello che sara' determinato dal Ministero della marina.

tolto: Tabella B.

tolto: Merci.

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: L'importo minimo di ogni spedizione e' di lire una. Le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 50 o piu' chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sara' applicato un aumento del 50 o del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 o 150 chilogrammi per metro cubo.

tolto: Per ogni spedizione superiore a 100 tonnellate potranno, sotto determinate condizioni, essere consentiti degli abbuoni in misura da stabilirsi d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.

tolto: La classificazione delle merci sara' posta dal Comitato pei servizi marittimi in analogia con la classificazione in uso pei trasporti sulle ferrovie dello Stato; ove si tratti di riunire due o piu' classi, le merci di regola non potranno essere assegnate alla classe superiore.

tolto: La tariffa non comprende i diritti d'imbarco e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

tolto: Lo sbarco delle merci sara' fatto a cura dei concessionari, i quali per lo sbarco non potranno applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dal Ministero della marina; tuttavia per partite d'importanza speciale i concessionari potranno consentire al ricevitore di ritirare la merce sotto paranco.

tolto: (1) Per ogni 20 chilometri indivisibili.

tolto: Tabella C.

tolto: Bestiame.

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: Appartengono alla 1ªclasse: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

tolto: alla 2ª classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini; alla 3ª classe: montoni, capre, pecore e porci;

tolto: alla 4ª classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

tolto: Il nolo per l'uso del box non e' compreso nei prezzi suddetti.

tolto: Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari.

tolto: Tabella D.

tolto: Valori.

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: Alle tariffe iniziali di cui alle precedenti tabelle A, B e C, saranno successivamente apportate, d'accordo fra il Comitato pei servizi marittimi ed i concessionari, graduali riduzioni fino a raggiungere il limite segnato dalle seguenti tabelle A bis, B bis e C bis e cio' man mano che l'incremento del traffico permetta di compensare i minori introiti derivanti dalle riduzioni stesse o quando gli utili netti della azienda eccedano il 5.50 per cento del capitale azionario. In quest'ultimo caso la riduzione dovra' essere contenuta nel limite dell'eccedenza.

tolto: Tabella A-bis.

tolto: Passeggeri.

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: Tabella B-bis.

tolto: Merci.

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: Tabella C-bis.

tolto: Bestiame.

tolto: Parte di provvedimento in formato grafico

tolto: Le tariffe approvate con legge 29 giugno 1905, n. 298, pei trasporti dalla Sardegna continueranno ad essere applicate ove risultassero inferiori alle tariffe stabilite nel presente articolo.

tolto: Nessun diritto di cappa potra' essere gravato dai concessionari sulle spedizioni di merci, bestiame e valori.aggiunto: Allegato D-art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art39 · fonte del testo