Art. 19 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009. 227 parole tolte, 24 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Il ministro della marina ha facolta' di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre tre anni, se trattasi di materiale di nuova costruzione, e di non oltre un anno se trattasi di materiale usato (a decorrere dal 1° luglio 1913) per l'impiego di piroscafi aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad assegnare temporaneamente ai servizi piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.
tolto: Il ministro della marina inoltre ha facolta' di autorizzare anche oltre i periodi di tre anni e di un anno predetti, in casi eccezionalissimi, i concessionari ad assegnare temporaneamente alle linee piroscafi non corrispondenti alle condizioni stabilite.
tolto: In tutti i casi previsti dai comma precedenti la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sara' ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:
tolto: S' = S - (a + b)
tolto: in cui:
tolto: S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
tolto: S rappresenta la sovvenzione normale;
tolto: a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocita';
tolto: b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio;
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico dei quali:
tolto: V' rappresenta la velocita' effettiva;
tolto: V rappresenta la velocita' prescritta;
tolto: T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
tolto: T rappresenta il tonnellaggio prescritto.
tolto: La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sara' effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.aggiunto: Allegato D-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art19 · fonte del testo