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[1]I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato pei servizi marittimi e con le modalita' da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:

[2]1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

[3]fino a 60 kg, L. 1 fino a 120 kg., L. 2;

[4]2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' del Mediterraneo, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

[5]fino a 60 kg., L 2 fino a 120 kg. L 4;

[6]3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' di oltre Suez toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate;

[7]fino a 60 kg., L. 4 fino a 120 kg., L. 6.

[8]Il volume dei piccoli colli non dovra' superare un quarto di metro cubo.

[9]Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione con l'aumento sul prezzo di trasporto, per indennizzo di operazioni doganali ed altre relative al transito, di cent. 10 per i piccoli colli di cui al n. 1 e di cent. 20 per quelli di cui ai nn. 2 e 3.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art41 · fonte del testo