Art. 41 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 211 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato pei servizi marittimi e con le modalita' da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:
tolto: 1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:
tolto: fino a 60 kg, L. 1 fino a 120 kg.,L. 2;
tolto: 2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' del Mediterraneo, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:
tolto: fino a 60 kg., L 2 fino a 120 kg. L 4;
tolto: 3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' di oltre Suez toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate;
tolto: fino a 60 kg., L. 4 fino a 120 kg., L. 6.
tolto: Il volume dei piccoli colli non dovra' superare un quarto di metro cubo.
tolto: Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione con l'aumento sul prezzo di trasporto, per indennizzo di operazioni doganali ed altre relative al transito, di cent. 10 per i piccoli colli di cui al n. 1 e di cent. 20 per quelli di cui ai nn. 2 e 3.aggiunto: Allegato D-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art41 · fonte del testo