Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 211 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli contenenti le merci determinate dal Comitato pei servizi marittimi e con le modalita' da determinarsi dal Comitato stesso, sentiti i concessionari, i quali non potranno applicare al trasporto stesso tariffe superiori alle seguenti:

tolto: 1° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno toccata da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

tolto: fino a 60 kg, L. 1 fino a 120 kg.,L. 2;

tolto: 2° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' del Mediterraneo, toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate:

tolto: fino a 60 kg., L 2 fino a 120 kg. L 4;

tolto: 3° per i piccoli colli scambiati fra qualsiasi localita' del Regno e qualsiasi localita' di oltre Suez toccate da piroscafi adibiti alle linee aggiudicate;

tolto: fino a 60 kg., L. 4 fino a 120 kg., L. 6.

tolto: Il volume dei piccoli colli non dovra' superare un quarto di metro cubo.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione con l'aumento sul prezzo di trasporto, per indennizzo di operazioni doganali ed altre relative al transito, di cent. 10 per i piccoli colli di cui al n. 1 e di cent. 20 per quelli di cui ai nn. 2 e 3.aggiunto: Allegato D-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art41 · fonte del testo