Art. 43 (Allegato D)
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In caso di carestia oppure di altra calamita' pubblica la quale abbia per effetto di variare notevolmente le condizioni economiche normali del Regno o di alcune Provincie, il ministro della marina potra' ordinare pei generi alimentari di prima necessita' una temporanea riduzione di tariffe entro il limite del 50 per cento delle tariffe effettive, senza che i concessionari abbiano diritto a verun compenso.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
