Art. 48 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 315 parole tolte, 24 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:
tolto: 1° alle famiglie dei membri del Parlamento;
tolto: 2° agli impiegati civili e militari e loro famiglie;
tolto: 3° agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;
tolto: 4° agli allievi di Istituti nautici;
tolto: 5° agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;
tolto: 6° alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;
tolto: 7° alle persene di servizio dei membri del Parlamento e degli impiegati civili.
tolto: Sulle linee interne ed internazionali:
tolto: 1° ai componenti le spedizioni scientifiche;
tolto: 2° ai RR. agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie; 3° ai delegati commerciali viaggianti;
tolto: 4° agli impiegati governativi in genere che viaggiano per ragioni di servizio;
tolto: 5° agli insegnanti nelle RR. scuole all'estero e rispettive famiglie;
tolto: 6° ai missionari ed alle missionarie italiani.
tolto: Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina:
tolto: a) ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato;
tolto: b) ai cittadini emigrati all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino al paese estero di abituale residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.
tolto: I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe, con la riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gli imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato.
tolto: Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parita' di condizioni, di affidare ai concessionari i trasporti che possono compiersi sulle linee a loro aggiudicate.
tolto: In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi e' chiamato a prestar servizio militare.
tolto: Per qualsiasi percorso delle linee i concessionari rilascieranno biglietti di andata e ritorno con la riduzione almeno del 15 per cento.aggiunto: Allegato D-art. 48 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art48 · fonte del testo