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[1]I concessionari dovranno accordare:

  • a)tanto sulle linee interne quanto su quelle internazionali: 1° il viaggio gratuito, escluso il vitto, ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature o quattordici anni di esercizio e tre viaggi gratuiti all'anno per le loro famiglie, sempre escluso il vitto;

[2]2° il viaggio gratuito di 1ª classe, escluso il vitto che sara' per essi facoltativo, ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Ispettorato dei servizi marittimi;

  • b)sulle linee internazionali il viaggio gratuito, escluso il vitto:

[3]1° a due missionari o due missionarie in seconda classe (uno potra' essere concesso in prima classe);

[4]2° ai nazionali indigenti dimoranti all'estero od a quelli che rimpatriano per prestare servizio militare o che ritornino alla loro residenza all'estero dopo di aver prestato servizio militare, in numero dieci (posti interi in terza classe) pei piroscafi che abbiano meno di 1000 tonnellate di stazza netta, con l'aumento di uno ogni 200 tonnellate o frazione di 200 tonnellate al di sopra delle 1000 fino al numero di 30.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art47 · fonte del testo