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[1]I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:

[2]1° alle famiglie dei membri del Parlamento;

[3]2° agli impiegati civili e militari e loro famiglie;

[4]3° agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;

[5]4° agli allievi di Istituti nautici;

[6]5° agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

[7]6° alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;

[8]7° alle persene di servizio dei membri del Parlamento e degli impiegati civili.

[9]Sulle linee interne ed internazionali:

[10]1° ai componenti le spedizioni scientifiche;

[11]2° ai RR. agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie; 3° ai delegati commerciali viaggianti;

[12]4° agli impiegati governativi in genere che viaggiano per ragioni di servizio;

[13]5° agli insegnanti nelle RR. scuole all'estero e rispettive famiglie;

[14]6° ai missionari ed alle missionarie italiani.

[15]Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina:

  • a)ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato;
  • b)ai cittadini emigrati all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino al paese estero di abituale residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

[16]I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe, con la riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gli imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato.

[17]Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parita' di condizioni, di affidare ai concessionari i trasporti che possono compiersi sulle linee a loro aggiudicate.

[18]In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi e' chiamato a prestar servizio militare.

[19]Per qualsiasi percorso delle linee i concessionari rilascieranno biglietti di andata e ritorno con la riduzione almeno del 15 per cento.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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