Art. 48 (Allegato D)
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[1]I concessionari dovranno accordare sulle linee interne la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto:
[2]1° alle famiglie dei membri del Parlamento;
[3]2° agli impiegati civili e militari e loro famiglie;
[4]3° agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;
[5]4° agli allievi di Istituti nautici;
[6]5° agli invitati ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;
[7]6° alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;
[8]7° alle persene di servizio dei membri del Parlamento e degli impiegati civili.
[9]Sulle linee interne ed internazionali:
[10]1° ai componenti le spedizioni scientifiche;
[11]2° ai RR. agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie; 3° ai delegati commerciali viaggianti;
[12]4° agli impiegati governativi in genere che viaggiano per ragioni di servizio;
[13]5° agli insegnanti nelle RR. scuole all'estero e rispettive famiglie;
[14]6° ai missionari ed alle missionarie italiani.
[15]Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina:
- a)ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato;
- b)ai cittadini emigrati all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino al paese estero di abituale residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.
[16]I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe, con la riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gli imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato.
[17]Il Governo si obbliga, dal canto suo, a parita' di condizioni, di affidare ai concessionari i trasporti che possono compiersi sulle linee a loro aggiudicate.
[18]In caso di mobilitazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi e' chiamato a prestar servizio militare.
[19]Per qualsiasi percorso delle linee i concessionari rilascieranno biglietti di andata e ritorno con la riduzione almeno del 15 per cento.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
