Che porta disposizioni sui servizi marittimi sovvenzionati

Art. 57 (Allegato D) — Speciale pel solo capitolato del gruppo I, Tirreno superiore

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[1]Il ministro della marina, sentito il concessionario, dettera' le norme atte a disciplinare il servizio della linea II del gruppo I per i porti secondari nei quali l'approdo e' subordinato alla condizione del carico o discarico di un minimo di 10 tonnellate, e ad assicurarne e garantirne la esecuzione. Tali norme faranno parte integrante di questo capitolato.

[2]Qualora un piroscafo, senza prova che cio' avvenne per causa di forza maggiore, non approdasse ad uno di tali porti secondari, il concessionario incorrera' nella multa di L. 500 nei rapporti con lo Stato senza pregiudizio delle responsabilita' di legge nei rapporti coi terzi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art57 · fonte del testo