Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I concessionari dovranno essere cittadini italiani, come pure dovranno essere cittadini italiani i direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente. Gli agenti all'estero dovranno essere italiani ed approvati dal ministro della marina, il quale avra' pero' facolta' di autorizzare la concessione di qualche agenzia a persona straniera, nei casi in cui lo ritenesse necessario od opportuno.

[2]Nel caso in cui la ditta o societa' concessionaria risulti essere solo apparentemente italiana ed effettivamente connessa ad una ditta estera o figliazione della medesima, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, potra' dichiarare risoluto il contratto.

[3]Le azioni della Societa' concessionaria devono essere nominative e non saranno cedibili per tutta la durata del presente contratto che a cittadini italiani o a societa' italiane costituite in Italia.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art77 · fonte del testo