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[1]La Societa' concessionaria avra' la sua sede od una rappresentanza in Roma dove avra' pure il suo domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto (1) (2).

[2]---------------

[3](1) Se la stessa societa' assumesse piu' di un gruppo, allora l'articolo verra' sostituito dal seguente:

[4]«La societa' concessionaria avra' la sua sede in Roma, dove pure avra' la Direzione generale ed il domicilio legale per tutti gli effetti del presente contratto».

[5]---------------

[6](2) Ove non vi abbia la Direzione generale, avra' la sede compartimentale in Genova la societa' concessionaria delle linee del gruppo Tirreno superiore; in Palermo la societa' concessionaria delle linee del gruppo Tirreno inferiore; in Venezia la societa' concessionaria delle linee del gruppo Adriatico; in Napoli la societa' concessionaria delle linee celeri dell'Egitto.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art80 · fonte del testo