Art. 90 (Allegato D)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri delle Corti di cassazione o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso, e di un rappresentante della Societa' concessionaria interessata nella vertenza.
tolto: La vertenza non potra' essere sottoposta al collegio se prima sovra essa non avra' deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sara' stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.aggiunto: Allegato D-art. 90 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art90 · fonte del testo