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[1]Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri delle Corti di cassazione o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso, e di un rappresentante della Societa' concessionaria interessata nella vertenza.

[2]La vertenza non potra' essere sottoposta al collegio se prima sovra essa non avra' deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sara' stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~allegato-d-art90 · fonte del testo