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Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 83 del capitolato annesso alla presente legge, ove non intervenga fra i concessionari dei vari gruppi un completo accordo per la ripartizione e l'assunzione del personale amministrativo e di mare proveniente dalla cessante Societa', il ministro della marina decidera' inappellabilmente, sentiti i concessionari predetti.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art12 · fonte del testo