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Al funzionario superiore del Ministero delle poste e dei telegrafi, che, a norma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1908, n. 111, deve essere aggregato all'Ispettorato centrale dell'Amministrazione ferroviaria, e' sostituito l'ispettore generale dei servizi marittimi presso il Ministero della marina.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art15 · fonte del testo