Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 320 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'aggiudicazione delle linee sara' fatta a cittadini italiani o a Societa' italiane costituite in Italia, per ciascun gruppo separatamente, ed avra' luogo col mezzo di asta pubblica ad offerte segrete. L'aggiudicazione sara' provvisoria al primo incanto e diventera' definitiva dopo un nuovo incanto sulla base del ribasso del ventesimo a sensi dell'art. 95 e seguenti del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
tolto: L'asta avra' principio entro due mesi dalla promulgazione della presente legge e sara' regolata dalle seguenti norme:
tolto: a) per adire all'asta deve essere depositata, a titolo di cauzione, una somma in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, non inferiore al decimo della sovvenzione annua complessiva attribuita a ciascun gruppo. Il concorrente rimasto aggiudicatario incorrera', senza obbligo di costituzione in mora, nella perdita del deposito, che sara' devoluto allo Stato, se entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva non sottoscriva il relativo contratto;
tolto: b) l'asta sara' tenuta avanti il ministro della marina, o chi per esso, separatamente per ciascun gruppo;
tolto: c) l'aggiudicazione di ciascun gruppo di linee sara' fatta a chi offrira' il maggior ribasso sulla sovvenzione totale assegnata al gruppo stesso, e nel caso che tanto nel primo esperimento d'asta, quanto in quello definitivo, due o piu' concorrenti presenti all'asta abbiano fatta la medesima offerta, si procedera', salvo quanto e' detto alla successiva lettera d), nella adunanza stessa ad una licitazione fra essi soli a partiti segreti. Se nessuno di coloro che abbiano fatto offerte eguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decidera' chi fra di loro debba essere l'aggiudicatario;
tolto: d) se fra coloro che tanto nel primo esperimento d'asta, quanto in quello definitivo, abbiano fatto la stessa offerta, vi sia la Societa' anonima nazionale di servizi marittimi, l'aggiudicazione sara' fatta provvisoriamente o definitivamente, secondo il caso, alla Societa' stessa in forza della disposizione contenuta nell'art. 16 della Convenzione in data 27 aprile 1910 approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art3 · fonte del testo