Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Agli assuntori delle linee comprese nei gruppi di cui all'art. 1 spetta per tutta la durata del contratto la sovvenzione stabilita rispettivamente dagli allegati A, B e C diminuita degli eventuali ribassi risultanti dall'asta.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art5 · fonte del testo