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Negli avvisi d' asta saranno indicati per ciascun gruppo i piroscafi che ai sensi dell'art. 6 della Convenzione 27 aprile 1910, approvata con la legge 13 giugno 1910, n. 306, e stipulata con la Societa' nazionale di servizi marittimi, devono essere ceduti dalla Societa' stessa e rilevati dai nuovi concessionari.

Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;685~art6 · fonte del testo