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[1]E' istituito presso il Ministero della marina un Comitato pei servizi marittimi, presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e composto:
- a)dell'ispettore generale dei servizi marittimi;
- b)del direttore generale della marina mercantile;
- c)di un delegato del Ministero degli affari esteri;
- d)di un delegato del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
- e)di un delegato del Ministero delle poste e dei telegrafi;
- f)di un delegato del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- g)di un ufficiale superiore della R. marina appartenente al corpo del genio navale;
- h)dell'ispettore superiore dei servizi marittimi;
- i)di un capitano di porto designato dal ministro della marina;
- k)di un rappresentante degli armatori di piroscafi nazionali non sovvenzionati, designato dal Consiglio superiore della marina mercantile;
- l)di un rappresentante della Federazione dei lavoratori del mare e di un rappresentante la Federazione dei lavoratori dei porti, designati dal Consiglio del lavoro;
- m)di due rappresentanti delle Camere di commercio del Regno designati dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.
[2]Il Comitato sara' costituito per decreto Reale e verra' rinnovato ogni triennio.
[3]Il presidente del Comitato avra' facolta' di chiamare, volta per volta, a far parte del Comitato stesso, con voto consultivo, quelle persone che saranno ritenute particolarmente competenti per le materie da trattarsi in ciascuna adunanza.
Testo in vigore dal 27 luglio 1912 al 4 aprile 1916
