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[1]Gli assistenti sono nominati e confermati con le norme in vigore per gli assistenti universitari, sempre pero' sul parere favorevole del comandante dell'Istituto.

[2]Lo stipendio annuo e' di L. --------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/07/1912, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-23;637~art13 · fonte del testo